- Cinzia Di Novi (Università di Pavia)
ART. 1
E’ costituita l’Associazione Italiana di Economia Sanitaria (AIES). L’Associazione, che non persegue finalità di lucro, ha come scopo lo sviluppo e la diffusione degli studi nel campo dell’economia sanitaria, secondo quanto specificato nei successivi art. 2 e 3.
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, indipendentemente dalle funzioni svolte, mostrano interesse per l’economia sanitaria.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione ha sede legale in Padova, presso il Dipartimento di Scienze Economiche “Marco Fanno” dell’Università degli Studi, Via del Santo, n.33.
La sede dell’Associazione può essere variata con delibera dell’Assemblea dei soci.
Con delibera dell’Assemblea dei soci è possibile anche determinare la Sede amministrativa, nonché istituire eventuali filiali e recapiti dell’Associazione.
ART. 2
Le aree tematiche che, ai fini dell’applicazione di questo statuto, sono considerate costitutive dell’economia sanitaria sono:
ART. 3
Le finalità dell’Associazione sono:
ART. 4
L’Associazione persegue le finalità di cui all’art. 3 mediante:
ART. 5
Sono membri dell’Associazione:
Possono essere soci ordinari le persone fisiche che fanno dell’attività di studio, di ricerca e di insegnamento nelle aree tematiche di cui all’art. 2 la propria professione prevalente, nonché coloro che contribuiscono allo sviluppo della disciplina attraverso pubblicazioni scientifiche.
La domanda di adesione in qualità di socio ordinario deve essere accompagnata da un curriculum vitae e dalla presentazione scritta da parte di almeno due soci ordinari.
Possono essere soci esperti le persone fisiche che, pur non avendo i requisiti richiesti per i soci ordinari, mostrino interesse per l’economia sanitaria e abbiano maturato comprovata esperienza nell’ambito dell’economia, gestione o organizzazione dei servizi sanitari.
Possono essere soci junior le persone fisiche che abbiano intrapreso un percorso di formazione, studio e ricerca nelle aree tematiche di cui all’art. 2 e che non abbiano i requisiti per essere soci ordinari.
La domanda di adesione in qualità di socio esperto o junior deve essere accompagnata da una motivazione scritta e dalla presentazione di almeno un socio ordinario.
Trascorsi almeno tre anni dalla prima iscrizione, i soci junior ed esperti possono fare domanda per diventare soci ordinari inviando un curriculum aggiornato e una lettera di presentazione di un socio ordinario.
I soci ordinari, esperti e junior sono tenuti a versare le quote associative annuali fissate dal Consiglio direttivo.
Possono essere soci sostenitori gli enti pubblici, le organizzazioni private e le persone fisiche che, condividendo le finalità dell’Associazione, versino il contributo finanziario annuo stabilito dal Consiglio direttivo per questo scopo.
Possono essere soci istituzionali le associazioni scientifiche, italiane e straniere, che, condividendo le finalità dell’Associazione, intendono concorrere con essa alla definizione, ricerca e insegnamento dell’Economia Sanitaria, attraverso accordi di collaborazione, l’organizzazione di eventi congiunti o lo svolgimento di progetti specifici di lavoro a beneficio dei rispettivi associati. I soci istituzionali sono tenuti al versamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio direttivo, salvo accordi reciproci.
I soci emeriti sono nominati all’unanimità dal Consiglio direttivo per eccezionali meriti nello sviluppo dell’economia sanitaria o dell’Associazione.
Ciascun socio ha diritto ad un voto in Assemblea. I soci sostenitori nella forma di persone giuridiche e i soci istituzionali sono rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante o da persona da lui delegata.
L’accettazione delle domande di adesione in qualità di socio viene deliberata dal Consiglio direttivo. Contro le decisioni del Consiglio direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea.
La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per il mancato pagamento delle quote associative per tre anni consecutivi, nonostante il sollecito, o per gravi motivi di incompatibilità con gli scopi statutari, accertati dal Consiglio direttivo. Contro tali decisioni è ammesso ricorso all’Assemblea.
La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso delle quote associative già versate.
ART. 6
Gli organi dell’Associazione sono:
L’elettorato passivo per le cariche sociali di cui ai punti sub b), c), d), e) del presente articolo è riservato ai soci ordinari.
ART. 7
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. Spetta all’Assemblea deliberare sulle seguenti materie:
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo o lo richieda almeno un quinto dei soci. La convocazione dell’Assemblea avviene a mezzo di posta elettronica, fax o lettera raccomandata r.r. almeno sette giorni prima della data prestabilita.
Le adunanze dell’Assemblea sono valide in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, ad eccezione di quelle concernenti le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione, che devono essere adottate con la maggioranza assoluta dei soci.
Su temi diversi dall’approvazione del bilancio e con deliberazione del Consiglio direttivo, la votazione può essere fatta anche per corrispondenza o per via telematica.
Il Collegio per lo scrutinio delle schede è nominato dal Consiglio direttivo.
Ciascun socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea e nelle votazioni. Ogni socio può rappresentare non più di altri tre soci.
ART. 8
L’Associazione è retta da un Consiglio direttivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario generale e da quattro Consiglieri. Esso dura in carica tre anni.
Il Presidente e il Segretario generale sono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto con suffragio della maggioranza assoluta dei votanti. Se questa non viene raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Il candidato per la Presidenza può candidarsi anche come componente del Consiglio direttivo, per il quale concorre alle stesse condizioni degli altri candidati Consiglieri.
Gli altri componenti del Consiglio sono eletti dall’Assemblea con suffragio della maggioranza relativa dei votanti. Per la loro elezione ciascun votante ha diritto ad esprimere due preferenze. Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio direttivo con la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione.
Il Presidente non è immediatamente rieleggibile nella medesima carica; alla scadenza del mandato, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, come Past President, per il triennio successivo senza diritto di voto.
Il Vice-Presidente e i quattro Consiglieri non sono eleggibili più di due volte consecutive.
In tutte le elezioni, in caso di parità di voti, prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il socio con maggiore anzianità anagrafica.
ART. 9
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente (in caso di sua assenza o impedimento prolungati, dal Vice-Presidente) di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri o del Collegio dei Revisori, con preavviso scritto contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare, spedito almeno dieci giorni prima della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione telematica con un preavviso di almeno tre giorni.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, forme di convocazione e di svolgimento delle riunioni per via telematica.
Il Consiglio direttivo in particolare:
ART. 10
Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente dell’Associazione, di cui ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di conferire procure.
Egli presiede le adunanze dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente può delegare parte delle proprie funzioni a singoli componenti del Consiglio direttivo, compresa la rappresentanza presso gli istituti di credito.
In caso di assenza o di impedimento prolungati del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
ART. 11
ART. 12
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea con voto limitato (due preferenze). In caso di parità di voti prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I mandati consecutivi non possono essere più di due.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
Il Collegio vigila sull’amministrazione dell’Associazione, controllandone i conti e riferendo all’Assemblea ordinaria con apposita relazione allegata alla bozza di bilancio e al conto consuntivo.
ART. 13
L’attività dell’Associazione è finanziata attraverso le quote associative, i lasciti, le donazioni e gli altri contributi di soggetti pubblici e privati, nonché le eventuali entrate derivanti dall’attività svolta.
Per il perseguimento dei propri fini l’Associazione può anche disporre di beni immobili e mobili.
L’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare.
ART. 14
ART. 15
ART. 16
Ai soci corrispondenti, alla data di entrata in vigore del presente statuto, sono attribuiti dal Consiglio direttivo la qualifica di socio junior od esperto, di cui all’articolo 5, sulla base del curriculum inviato al momento dell’ammissione all’Associazione.
A tali soci è concessa la possibilità di chiedere l’attribuzione di una diversa qualifica con domanda motivata al Consiglio direttivo.