ART. 5
Sono membri dell’Associazione:
- i soci ordinari
- i soci esperti
- i soci junior
- i soci sostenitori
- i soci istituzionali
- i soci emeriti
Possono essere soci ordinari le persone fisiche che fanno dell’attività di studio, di ricerca e di insegnamento nelle aree tematiche di cui all’art. 2 la propria professione prevalente, nonché coloro che contribuiscono allo sviluppo della disciplina attraverso pubblicazioni scientifiche.
La domanda di adesione in qualità di socio ordinario deve essere accompagnata da un curriculum vitae e dalla presentazione scritta da parte di almeno due soci ordinari.
Possono essere soci esperti le persone fisiche che, pur non avendo i requisiti richiesti per i soci ordinari, mostrino interesse per l’economia sanitaria e abbiano maturato comprovata esperienza nell’ambito dell’economia, gestione o organizzazione dei servizi sanitari.
Possono essere soci junior le persone fisiche che abbiano intrapreso un percorso di formazione, studio e ricerca nelle aree tematiche di cui all’art. 2 e che non abbiano i requisiti per essere soci ordinari.
La domanda di adesione in qualità di socio esperto o junior deve essere accompagnata da una motivazione scritta e dalla presentazione di almeno un socio ordinario.
Trascorsi almeno tre anni dalla prima iscrizione, i soci junior ed esperti possono fare domanda per diventare soci ordinari inviando un curriculum aggiornato e una lettera di presentazione di un socio ordinario.
I soci ordinari, esperti e junior sono tenuti a versare le quote associative annuali fissate dal Consiglio direttivo.
Possono essere soci sostenitori gli enti pubblici, le organizzazioni private e le persone fisiche che, condividendo le finalità dell’Associazione, versino il contributo finanziario annuo stabilito dal Consiglio direttivo per questo scopo.
Possono essere soci istituzionali le associazioni scientifiche, italiane e straniere, che, condividendo le finalità dell’Associazione, intendono concorrere con essa alla definizione, ricerca e insegnamento dell’Economia Sanitaria, attraverso accordi di collaborazione, l’organizzazione di eventi congiunti o lo svolgimento di progetti specifici di lavoro a beneficio dei rispettivi associati. I soci istituzionali sono tenuti al versamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio direttivo, salvo accordi reciproci.
I soci emeriti sono nominati all’unanimità dal Consiglio direttivo per eccezionali meriti nello sviluppo dell’economia sanitaria o dell’Associazione.
Ciascun socio ha diritto ad un voto in Assemblea. I soci sostenitori nella forma di persone giuridiche e i soci istituzionali sono rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante o da persona da lui delegata.
L’accettazione delle domande di adesione in qualità di socio viene deliberata dal Consiglio direttivo. Contro le decisioni del Consiglio direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea.
La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per il mancato pagamento delle quote associative per tre anni consecutivi, nonostante il sollecito, o per gravi motivi di incompatibilità con gli scopi statutari, accertati dal Consiglio direttivo. Contro tali decisioni è ammesso ricorso all’Assemblea.
La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso delle quote associative già versate.